Perde il bambino durante la gravidanza e viene licenziata: “Troppe assenze dal lavoro”

Prima il dolore per la perdita del bambino, poi la comunicazione che nessun lavoratore o lavoratrice vorrebbe ricevere. Una dipendente di 36 anni di Taranto, assente dal lavoro dopo un aborto spontaneo avvenuto nel corso della gravidanza, si è vista recapitare una lettera di licenziamento perché avrebbe superato il cosiddetto periodo di comporto, ossia il limite massimo di giorni di assenza per malattia oltre il quale il datore di lavoro può interrompere il rapporto. A raccontare la vicenda è il quotidiano La Repubblica.

La donna lavora per una multinazionale tedesca operante nel comparto calzaturiero. Dopo l’interruzione della gravidanza è rimasta lontana dal posto di lavoro per il tempo necessario alle cure e al recupero fisico. Al termine del periodo di assenza, però, ha ricevuto una comunicazione formale con cui l’azienda le notificava il licenziamento, allegando il conteggio delle giornate non lavorate. Secondo la società, la lavoratrice avrebbe accumulato 211 giorni di assenza, superando il limite di 180 giorni previsto dal contratto collettivo nazionale del Terziario per la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Proprio su questa base sarebbe stata adottata la decisione di interrompere il rapporto di lavoro.

La vicenda è ora destinata a spostarsi nelle aule giudiziarie. La donna, attraverso il proprio legale Fabrizio Del Vecchio, ha infatti deciso di impugnare il licenziamento sostenendo che le assenze collegate all’aborto spontaneo non possano essere assimilate a una comune malattia e, di conseguenza, non debbano essere conteggiate nel periodo di comporto. Secondo la tesi difensiva, la normativa che tutela la maternità prevederebbe una disciplina differente rispetto alle ordinarie assenze per motivi di salute. Per questo motivo il provvedimento viene definito “ingiurioso e illegittimo” e sarà contestato davanti al Tribunale del Lavoro di Milano, competente per territorio in ragione della sede della società.

Al centro del futuro contenzioso ci sarà dunque la qualificazione giuridica dell’assenza dal lavoro successiva all’interruzione della gravidanza. Da un lato l’azienda rivendica l’applicazione delle norme contrattuali sul comporto; dall’altro la lavoratrice sostiene che la sua situazione rientri nell’ambito delle tutele riconosciute alla maternità e non possa essere trattata come una semplice malattia. Sarà ora il giudice a stabilire se il conteggio effettuato dall’azienda sia conforme alla normativa e se il licenziamento possa essere considerato legittimo.

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