“Consapevoli della sofferenza, ma spetta al Parlamento legiferare”, la Consulta conferma il limite del sostegno vitale per il fine vita
Il diritto al fine vita resta legato al requisito dei trattamenti di sostegno vitale. La Corte costituzionale con la sentenza numero 152, depositata oggi, ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Bologna e confermando l’impianto già delineato con la storica sentenza Dj Fabo del 2019 e ribadito nelle pronunce 2024 e 2025 sul sostegno vitale.
La Consulta ha stabilito che non è fondata la richiesta di eliminare il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale per accedere alla non punibilità dell’aiuto al suicidio prevista dall’articolo 580 del codice penale. Felicetta Maltese e Virginia Fiume, che nel 2023 accompagnarono in Svizzera Paola, una donna di 89 anni affetta da Parkinson avanzato, e di Marco Cappato, responsabile legale di ‘Soccorso Civile’, che organizzò il viaggio. Il reato contestato nel procedimento è quello di aiuto al suicidio, che prevede una pena da 5 a 12 anni di carcere. La donna lasciò un messaggio chiarissimo: “Non sono autonoma in nulla, tranne che nel pensiero”.
Paola però non avrebbe potuto accedere al suicidio assistito in Italia perché non dipendeva da macchinari o trattamenti salvavita, ma da assistenza continuativa. Il Gip di Bologna doveva decidere sulla richiesta di archiviazione della Procura, ma aveva ritenuto che non potesse essere accolta perché la donna, pur affetta da una malattia irreversibile e fonte di sofferenze giudicate intollerabili, non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale. Per questo aveva chiesto alla Corte di estendere l’area di non punibilità eliminando quel requisito. Lo scorso marzo aprile a Milano la posizione degli indagati – per il caso di Elena e Romano che erano morti in Svizzera – era stata archiviata.
La decisione spetta al Parlamento
Nessun passo avanti quindi rispetto ai casi di pazienti, come quelli oncologici, che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno il requisito del sostegno vitale. Decidere su quel requisito spetta esclusivamente al Parlamento, secondo i giudici.
La Corte dichiara di essere “pienamente consapevole della intensa sofferenza e prostrazione sperimentata da chi, affetto da anni da patologie degenerative del sistema nervoso, e giunto ormai a uno stato avanzato della malattia […] viva questa situazione come intollerabile”. I giudici quindi chiariscono che spetta al Parlamento decidere se “consentire l’accesso al suicidio assistito anche a pazienti […] affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale”.
I requisiti
La Consulta ha però confermato che il limite resta necessario. Con la sentenza Dj Fabo la Consulta aveva introdotto una specifica area di non punibilità per chi aiuta una persona a realizzare il proprio proposito suicidario. Non un generale diritto a morire, ma una possibilità circoscritta a condizioni precise e cumulative. Il paziente deve essere: pienamente capace di intendere e di volere, quindi in grado di assumere una decisione libera e consapevole; affetto da una patologia irreversibile, clinicamente accertata; portatore di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, derivanti dalla malattia; tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, cioè da terapie o presidi necessari al mantenimento delle funzioni vitali. A questi requisiti si aggiungono precise condizioni procedurali: la verifica delle condizioni da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, il parere del comitato etico competente e modalità di esecuzione tali da garantire la dignità della persona e prevenire abusi.
Il nodo del sostegno vitale
È proprio l’ultimo requisito, quello del sostegno vitale, il cuore della decisione della Consulta. La Corte ha chiarito che nel 2019 non aveva riconosciuto “un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile”. La ragione della precedente pronuncia era diversa: consentire l’accesso al suicidio assistito a quei pazienti che, trovandosi in determinate condizioni e mantenendo piena capacità decisionale, avevano già il diritto, riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017, di rifiutare trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.
Secondo la Consulta, questa situazione non è assimilabile a quella di chi, pur soffrendo per una malattia irreversibile, non dipende da trattamenti vitali. La Corte ha tuttavia precisato un punto importante: il sostegno vitale non richiede necessariamente che il paziente sia già collegato a una macchina o sottoposto a una terapia. Rientra nella valutazione anche il caso in cui un trattamento necessario alla sopravvivenza debba ancora essere attivato e il paziente scelga di rifiutarlo. La sentenza ribadisce che “il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale […] svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata” fin dal 2019.
La protezione dei soggetti vulnerabili e il rischio della pressione sociale
Nel confermare il limite, la Corte ha ribadito la necessità di bilanciare autodeterminazione individuale e tutela della vita. Secondo i giudici costituzionali, un ampliamento indiscriminato dell’accesso al suicidio assistito potrebbe esporre alcune persone vulnerabili al rischio di condizionamenti esterni. La Consulta richiama in particolare il pericolo di una “pressione sociale indiretta”: persone malate, anziane o sole potrebbero arrivare a percepirsi come un peso per i familiari o per la società e scegliere di morire non per una volontà pienamente libera, ma a causa di un senso di inutilità o colpa.
Il compito dello Stato, secondo la Corte, è anche quello di proteggere la vita delle persone più fragili e garantire che una scelta così definitiva non sia condizionata dall’assenza di assistenza, dalla solitudine o dalla mancanza di alternative.
La differenza tra il 2019 e il 2026
La sentenza del 2019 aveva rappresentato un’apertura: per la prima volta aveva introdotto una causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di condizioni determinate. La decisione del 2026, invece, rappresenta una conferma dei confini di quella apertura. La Corte non ha modificato la disciplina esistente e ha stabilito che l’eliminazione del requisito del sostegno vitale non è imposta dalla Costituzione.
Un eventuale ampliamento della platea dei beneficiari, conclude la Consulta, spetta al legislatore. Sarà quindi il Parlamento, e non i giudici, a dover decidere. Ma nonostante gli appelli, nonostante una raccolta firme che nel 2021 portò alla raccolta di oltre 1 milione e 200mila firme, nonostante i processi a cui si sottopongono i militanti e Marco Cappato, i deputati e i senatori restano sordi e le proposte di legge appaiono lontane dalle sofferenze di chi è costretto ad andare in Svizzera per morire o chi per mesi deve supplicare le Asl per vedersi riconosciuto un diritto così come richiamato nella sentenza del 2019.
L’articolo “Consapevoli della sofferenza, ma spetta al Parlamento legiferare”, la Consulta conferma il limite del sostegno vitale per il fine vita proviene da Il Fatto Quotidiano.
