Violenza sessuale e il nodo del consenso nel ddl, la giurista: “Il rischio è che si torni a chiedere alla vittima se ha resistito abbastanza”
Le motivazioni della Corte d’Appello di Firenze nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico del calciatore Manolo Portanova e di altri tre imputati non si limitano a spiegare le ragioni della condanna. Affermano con chiarezza un principio destinato ad avere rilievo anche nel dibattito sulla riforma dell’articolo 609 bis del codice penale il cosiddetto ddl stupri: il fulcro del giudizio è il consenso, che deve essere “libero, attuale e specifico”, e non la capacità della vittima di opporsi o manifestare il proprio dissenso.
Un’impostazione che, secondo l’avvocata Claudia Bini dell’Associazione Donna chiama Donna e parte civile nel processo a Portanova, richiama i principi della Convenzione di Istanbul e contribuisce a contrastare stereotipi ancora radicati sulla violenza sessuale. Ma per la giurista c’è un aspetto molto importante ovvero la discussione in Parlamento sul consenso: “La proposta approvata dalla Camera valorizzava il consenso libero e attuale. Il testo modificato dal Senato, invece, introduce il riferimento alla ‘volontà contraria’. È un cambiamento che rischia di spostare nuovamente l’attenzione sulla necessità che la vittima manifesti il proprio rifiuto, anziché verificare se vi fosse davvero un consenso”.
Avvocata Bini, perché considera queste motivazioni così importanti?
Perché ribadiscono in modo molto chiaro un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: la violenza sessuale si configura ogni volta che manca un consenso libero, attuale e specifico all’atto sessuale. La Corte d’Appello lo afferma con argomentazioni molto approfondite, spiegando che il consenso non può mai essere presunto o ricavato da comportamenti precedenti, dallo stile di vita della persona o dal modo in cui si è comportata prima dei fatti.
Qual è il punto centrale della decisione?
Che il consenso va accertato nel momento in cui avviene l’atto sessuale e nel contesto concreto in cui si svolge. Non può essere desunto da atteggiamenti antecedenti né, tantomeno, dall’assenza di una reazione fisica. Non è necessario che la persona offesa urli, si divincoli o implori aiuto perché si possa parlare di violenza sessuale.
La Corte ha ritenuto non solo credibile la vittima, ma ha criticato la strategia difensiva sui comportamenti
Il giudizio deve riguardare il comportamento di chi è accusato di aver commesso il reato, non quello della vittima. È un passaggio fondamentale, perché sposta l’attenzione da chi subisce la violenza a chi la compie. Quando invece si cercano spiegazioni nei comportamenti della persona offesa, si rischia di produrre una gravissima forma di vittimizzazione secondaria.
Le motivazioni richiamano anche la Convenzione di Istanbul. Qual è il significato?
La Corte ricorda che l’articolo 609 bis del codice penale deve essere interpretato alla luce della Convenzione di Istanbul, che definisce violenza sessuale ogni atto sessuale privo di consenso volontario. È un richiamo molto importante, perché conferma che il consenso è il criterio decisivo e che deve essere valutato considerando il contesto concreto in cui i fatti si verificano.
Nel dibattito parlamentare si sta discutendo della riforma del reato di violenza sessuale. Perché il tema del consenso è così delicato?
Perché esiste una differenza sostanziale tra parlare di consenso e parlare di dissenso. La proposta approvata dalla Camera valorizzava il consenso libero e attuale. Il testo modificato dal Senato, invece, introduce il riferimento alla ‘volontà contraria’. È un cambiamento che rischia di spostare nuovamente l’attenzione sulla necessità che la vittima manifesti il proprio rifiuto, anziché verificare se vi fosse davvero un consenso.
Quale potrebbe essere il rischio?
Che si torni, anche inconsapevolmente, a chiedere alla vittima di dimostrare di avere resistito abbastanza. È esattamente ciò che la giurisprudenza più recente cerca di superare. Le difese degli imputati, quasi sempre, sostengono che non vi sia stato un dissenso percepibile e pretendono che la persona offesa si sia comportata secondo il modello della cosiddetta ‘vittima perfetta’. Ma quel modello non esiste nella realtà.
La Corte parla espressamente di stereotipi.
Sì. Ed è un passaggio molto significativo. I giudici spiegano che un’impostazione fondata sul consenso effettivo, e non sulla reazione della vittima, consente di respingere gli stereotipi secondo cui una vittima autentica dovrebbe necessariamente gridare, dimenarsi o opporre una resistenza fisica. Le reazioni al trauma sono molteplici e possono comprendere anche il blocco emotivo, l’immobilità o la dissociazione.”
Che valore possono avere queste motivazioni al di là del singolo processo?
Hanno un valore culturale oltre che giuridico. È importante che decisioni come questa siano conosciute anche fuori dalle aule di giustizia, perché aiutano a smontare pregiudizi e falsi miti sulla violenza sessuale. Comprendere che il centro della questione è il consenso significa promuovere una cultura del rispetto e della libertà di autodeterminazione della persona, che è il bene giuridico tutelato dalla legge.
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