Busta paga, come funzionano le detassazioni al 5% e 15% su aumenti di stipendio e lavoro notturno e festivo

Due aliquote piatte, del 5 e del 15%, sugli aumenti di stipendio previsti dai rinnovi contrattuali e sulle ore di lavoro svolte di notte, nei giorni festivi o come reperibilità. Sono i “bonus busta paga” previsti dall’ultima legge di Bilancio, che isola determinate voci retributive dal calcolo dell’imponibile ordinario soggetto alle aliquote progressive Irpef, assoggettandole, invece, a un’imposta sostitutiva fissa decisamente più vantaggiosa. Il meccanismo produce un effetto immediato sul netto percepito mensilmente dal lavoratore, riducendo l’impatto del cuneo fiscale sulle prestazioni straordinarie o sugli incrementi di stipendio concordati a livello collettivo. La normativa individua due aliquote agevolate distinte, ciascuna legata a precisi requisiti reddituali riferiti all’anno precedente e a tetti massimi di importo agevolabile. Per l’applicazione corretta del beneficio, è fondamentale che i datori di lavoro verifichino con precisione il reddito complessivo da lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nell’anno fiscale precedente, poiché il superamento anche di un solo euro delle soglie stabilite comporta la decadenza totale dal diritto all’agevolazione per l’intero anno in corso.

Bonus busta paga, l’imposta sostitutiva al 5% sui rinnovi contrattuali

La prima gamba su cui poggia il bonus busta paga riguarda gli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Per sostenere la contrattazione collettiva, il legislatore ha previsto un’aliquota pari al 5%, applicabile agli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi sottoscritti nel triennio compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/E2026, questa tassazione di favore spetta esclusivamente ai lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro lordi. Il calcolo di tale soglia deve tenere conto di tutte le retribuzioni imponibili derivanti da rapporti di lavoro subordinato, anche se svolti con diversi datori di lavoro.

La successiva circolare n. 3/E/2026 dell’Agenzia ha chiarito che l’aliquota del 5% non si applica unicamente alla paga base oraria incrementata, ma si estende anche a tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti che subiscono una rivalutazione automatica a causa del rinnovo contrattuale. Rientrano dunque nel perimetro dell’agevolazione le quote di aumento riferite alle mensilità aggiuntive, al trattamento di fine rapporto, alle ferie, ai permessi e alle indennità speciali collegate a particolari mansioni svolte dal dipendente. Un chiarimento di rilievo riguarda la gestione dei superminimi individuali assorbibili: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la parte di incremento retributivo teorico derivante dal rinnovo contrattuale, anche se interamente assorbita dal superminimo preesistente, beneficia comunque dell’aliquota ridotta al 5%, preservando il vantaggio fiscale per il dipendente.

La detassazione al 15% per il lavoro disagevole

La seconda componente del bonus busta paga mira a premiare e incentivare le prestazioni lavorative svolte in condizioni di particolare disagio o flessibilità organizzativa. In questo caso, la tassazione sostitutiva è fissata al 15% e si applica sulle maggiorazioni retributive corrisposte per il lavoro notturno, per le prestazioni effettuate nei giorni festivi e per le indennità collegate alla turnazione strutturata. Il limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente per accedere a questa agevolazione è fissato a 40.000 euro lordi. Inoltre, la norma stabilisce un tetto massimo di somme agevolabili pari a 1.500 euro lordi annui per ciascun lavoratore dipendente, valore oltre il quale si applica l’aliquota IRPEF ordinaria.

Sempre all’interno della circolare n. 3/E/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva si applica sull’intero importo dell’indennità di reperibilità percepita dal lavoratore per il solo obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro, anche qualora durante il turno di guardia non si verifichi alcuna chiamata o intervento attivo sul campo. Questo risolve una storica controversia interpretativa e amplia i vantaggi per i lavoratori dei settori industriali e dei servizi di pubblica utilità. Al contrario, lo straordinario ordinario prestato durante i giorni feriali e in orario diurno resta rigorosamente escluso dall’agevolazione.

Limiti applicativi ed esclusioni specifiche

Sebbene il bonus busta paga rappresenti una misura di ampio respiro per i dipendenti del settore privato, la normativa prevede alcune esclusioni categoriche. Oltre allo straordinario diurno e feriale, un’esclusione di grande impatto riguarda i lavoratori impiegati nei settori del turismo, dei pubblici esercizi, della ristorazione e degli stabilimenti termali. Per questi comparti, la legge prevede già uno strumento di tutela specifico, ovvero il trattamento integrativo speciale per il turismo, volto a detassare il lavoro festivo e notturno estivo. Di conseguenza, per evitare una illegittima sovrapposizione di benefici fiscali sulla medesima prestazione lavorativa, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’impossibilità per questi lavoratori di accedere alla tassazione sostitutiva del quindici per cento prevista per la generalità dei dipendenti privati.

Aspetti operativi e facoltà di opzione per il lavoratore

L’applicazione del bonus busta paga avviene in via automatica da parte del datore di lavoro, il quale agisce in qualità di sostituto d’imposta. Tuttavia, l’applicazione della tassazione agevolata costituisce un diritto del lavoratore, il quale conserva la piena facoltà di rinunciarvi espressamente. La scelta di rinunciare al regime sostitutivo a favore della tassazione ordinaria IRPEF deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro. Questa decisione si rivela strategica per i contribuenti che possiedono elevate spese detraibili, come gli oneri derivanti da ristrutturazioni edilizie, spese sanitarie o detrazioni per carichi di famiglia. In questi casi, infatti, l’abbattimento dell’imponibile IRPEF ordinario causato dall’applicazione dell’imposta sostitutiva potrebbe ridurre l’imposta lorda al di sotto del livello necessario per recuperare le detrazioni spettanti, generando un fenomeno di incapienza fiscale che comporterebbe la perdita definitiva del rimborso IRPEF.

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