Depistaggio Cucchi, la Cassazione: “Falsi per coprire le responsabilità dei Carabinieri nella morte”

Dalla “lineare” ricostruzione delle sentenze di merito emerge come “la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali, possibili, responsabilità dei Carabinieri appartenenti al “Gruppo Roma” nella morte di Stefano Cucchi“. Lo scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi seguiti alla morte del 31enne romano, arrestato il 15 ottobre 2009 e deceduto sette giorni dopo a causa del pestaggio subito dagli appartenenti all’Arma. Lo scorso 4 marzo la Suprema Corte ha assolto definitivamente il colonnello Lorenzo Sabatino (condannato in Appello a un anno e tre mesi) confermando però le altre decisioni emesse in secondo grado: le condanne di due anni e mezzo a Luca De Cianni e di dieci mesi a Francesco Di Sano, nonché le prescrizioni per il generale Alessandro Casarsa, per Luciano Soligo e Francesco Cavallo. Le accuse contestate nel procedimento, nato dall’inchiesta del pm Giovanni Musarò, sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia.

La sentenza d’Appello, si legge nelle motivazioni, ha dimostrato “una chiara volontà, puntualmente ricostruita, di impedire che le precarie condizioni fisiche di Cucchi riscontrate dai due piantoni potessero, in una fase in cui il giovane era ormai deceduto, far ipotizzare che le stesse fossero state originate da situazioni verificatesi tra il suo arresto e il successivo collocamento nella camera di sicurezza e che, come tali, potessero essere ricondotte alle responsabilità” del Gruppo Roma, “di cui facevano parte tutti gli imputati”, comandato dal generale Casarsa. Per questo, si legge, sono state realizzate false annotazioni”con caratteristiche redazionali sostanzialmente identiche”, allo scopo di “occultare le modifiche apportate e, in particolare, i passaggi della prima annotazione ritenuti compromettenti”.

In merito alla posizione di Sabatino, invece, “risulta palesemente mancante l’indicazione di un qualunque elemento fattuale che, al di là di non consentite ricostruzioni congetturali, possa far ritenere che” il colonnello “abbia agito con il dolo richiesto”: l’ipotesi di una sua “consapevolezza della partecipazione” del collega “Cavallo al confezionamento delle false annotazioni è rimessa unicamente al dato, anch’esso del tutto indimostrato, di una qualche forma di interlocuzione tra i due imputati, fondato in maniera totalmente congetturale e meramente suggestiva sul loro risalente rapporto professionale e sulla vicinanza fisica dei rispetti uffici”.

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