La Consulta boccia il ricorso sulla Fondazione Milano-Cortina: “La norma c’era già nel 2020”

“Erronea ricostruzione del quadro normativo”. C’era una norma del 2020, quindi precedente alla legge del 2024 del governo Meloni, che aveva stabilito la natura privatistica della Fondazione Milano-Cortina. Per questo la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile, sulla disciplina dell’ente incaricato della gestione, dell’organizzazione, della promozione e della comunicazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

Con la sentenza n. 129, depositata oggi, la Consulta ha respinto i dubbi di costituzionalità sull’articolo 11 del decreto-legge ribattezzato “Salva-Olimpiadi”, ritenendo che la giudice rimettente abbia costruito le proprie censure su un’erronea interpretazione del quadro normativo: già esistente di fatto. A redigere il verdetto – con un cambio in corsa due mesi fa del relatore – è stato Francesco Saverio Marini, già consulente giuridico di Giorgia Meloni, per cui ha scritto la riforma costituzionale sul premierato.

Cosa aveva scritto la giudice

Per la gip trasformando la Fondazione Milano-Cortina in un ente di diritto privato, il governo Meloni aveva “arbitrariamente sottratto all’applicazione di norme di diritto pubblico”, creando di fatto una “zona franca” nella quale i dipendenti “godono di una sostanziale ‘immunità’”. Per la giudice per le indagini preliminari di Milano Patrizia Nobile ci sono fondati dubbi sulla “legittimità costituzionale” del decreto del giugno 2024 che aveva azzoppato le inchieste della procura sugli appalti dell’ente che organizza le Olimpiadi invernali del 2026 e per questo aveva rimandato alla Consulta la decisione.

Le questioni erano state sollevate nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano nella quale erano contestati, tra gli altri, i reati di corruzione propria e turbata libertà degli incanti, in relazione ad alcune procedure svolte dalla Fondazione per l’affidamento di servizi a operatori economici.

I pm di Francesco Cajani e Alessandro Gobbis erano stati “costretti” a chiedere l’archiviazione dell’inchiesta e nella richiesta alla gip avevano chiesto di sollevare la questione di incostituzionalità della norma ribattezzata “Salva-Olimpiadi”.

Accogliendo la richiesta della Procura, la gip aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale ritenendo che la norma introdotta nel 2024, presentata dal legislatore come disposizione di interpretazione autentica, avesse modificato retroattivamente la disciplina della Fondazione Milano-Cortina, escludendone l’assoggettamento alle procedure di evidenza pubblica e incidendo così sulla rilevanza penale dei fatti oggetto dell’indagine.

La giudice riteneva, appunto, che quella disposizione costituisse una “falsa interpretazione autentica” della normativa precedente, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, oltre a censurarne l’inserimento in un decreto-legge ritenuto privo dei requisiti di necessità e urgenza, nonché il contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Il verdetto della Consulta

La Corte costituzionale non ha però condiviso questa ricostruzione. Nelle motivazioni afferma infatti che “le censure sono inammissibili, perché basate su un’erronea ricostruzione del quadro normativo che ridonda in un’erronea o incompleta individuazione dell’oggetto delle questioni”.

Secondo la Consulta, infatti, già l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 stabiliva che la Fondazione operasse “in regime di diritto privato”, escludendo che essa potesse svolgere attività disciplinate dal diritto pubblico. Una scelta normativa adottata, spiegano i giudici, proprio per consentire al comitato organizzatore di operare con maggiore rapidità nello svolgimento delle proprie attività, sottraendolo alle procedure di evidenza pubblica tipiche delle amministrazioni.

Questa interpretazione, osserva ancora la Corte, trova conferma anche nei lavori parlamentari della legge di conversione del decreto del 2020 e nelle finalità perseguite dal legislatore. L’obiettivo era garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia con l’assegnazione dei Giochi, assicurare l’attuazione delle direttive del Comitato olimpico internazionale, dare piena applicazione alla Carta Olimpica e salvaguardare il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo.

In quest’ottica, la disposizione introdotta nel 2024 non ha carattere innovativo. Al contrario, secondo la Consulta, essa “si limita a confermare il significato già proprio” della disciplina del 2020, intervenendo soltanto per chiarire un assetto normativo che era stato posto in dubbio, anche alla luce del procedimento istruttorio avviato dall’Autorità nazionale anticorruzione sulla natura giuridica della Fondazione e delle stesse indagini della Procura di Milano.

Da questa premessa deriva anche la decisione di dichiarare inammissibili tutte le questioni di costituzionalità. La Corte osserva infatti che, anche qualora la norma del 2024 fosse stata dichiarata illegittima, il giudice avrebbe comunque dovuto applicare l’articolo 2 del decreto-legge del 2020, “norma di identica portata”. Una pronuncia di accoglimento sarebbe stata dunque priva di qualsiasi effetto concreto sul procedimento penale.

La Fondazione è privata fin dall’origine

La Consulta precisa inoltre che non era chiamata a pronunciarsi sulla scelta politica compiuta dal legislatore di configurare la Fondazione come soggetto operante in regime privatistico. Nelle motivazioni si legge che tale opzione è stata adottata “evidentemente sulla base dell’idea, la cui legittimità non è ora in discussione, che la Fondazione non rientrasse” nella nozione di organismo di diritto pubblico. Il giudizio della Corte si è quindi limitato alla verifica della corretta interpretazione del quadro normativo.

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