Processo Portanova, i giudici d’appello: “Nessun consenso, la vittima ridotta a un oggetto. Le tesi difensive integrano vittimizzazione secondaria”
Una ragazza trattata come un oggetto, ignorata mentre diceva di no, fino a smettere di reagire per un istintivo meccanismo di sopravvivenza davanti all’aggressione di quattro uomini. “Nessuno mi ha presa in considerazione, nessuno mi ha chiamato con il mio nome”, ha raccontato nel processo, descrivendo quella sensazione di totale spersonalizzazione. Eppure, nel tentativo di escludere la violenza, la difesa ha sostenuto che quei rapporti fossero consensuali, richiamando anche alcuni comportamenti tenuti dalla giovane prima dell’aggressione.
Una linea che la Corte d’Appello boccia senza esitazioni: quelle argomentazioni difensive, si legge nelle motivazioni depositate il 17 aprile 2026, “integrano forme di vittimizzazione secondaria”. Ed è uno dei passaggi più significativi della sentenza con cui i giudici hanno confermato la condanna del calciatore Manolo Portanova e degli altri tre imputati per violenza sessuale di gruppo e lesioni, in relazione ai fatti avvenuti nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento del centro di Siena. Nelle 51 pagine di motivazioni la Corte respinge, una dopo l’altra, tutte le censure della difesa, ritenendo pienamente credibile il racconto della persona offesa e individuando puntuali riscontri oggettivi in ogni fase della vicenda: dal referto del Codice Rosa al video girato durante la fase finale della violenza, fino al quadro delle lesioni accertate poche ore dopo i fatti.
Il consenso
Uno dei capitoli centrali riguarda proprio il tema del consenso già riconosciuto pienamente dalla giudice di primo grado. La Corte chiarisce che esso “deve essere valutato in relazione alla concreta dinamica degli atti sessuali contestati, al momento e alle modalità della loro consumazione” e non può essere desunto da atteggiamenti precedenti, da stili relazionali o da comportamenti privi di collegamento con quanto accaduto quella notte. Per questo motivo viene giudicato del tutto irrilevante il tentativo della difesa di richiamare episodi della serata, come il fatto che la ragazza avesse sollevato la gonna per mostrare un tatuaggio agli amici presenti, i messaggi o i comportamenti precedenti e successivi. Si tratta, secondo i giudici, di elementi “del tutto inconferenti” rispetto all’accertamento della violenza e privi di qualsiasi valore probatorio sulla sussistenza del consenso.
La vittimizzazione secondaria
La Corte va oltre, affermando che questo tipo di impostazione processuale finisce per spostare l’attenzione dalla condotta degli imputati ai comportamenti della vittima. Un approccio che viene definito una forma di “vittimizzazione secondaria“, perché tende ad attribuire alla persona offesa una responsabilità per quanto accaduto sulla base delle sue scelte espressive o del suo modo di porsi, anziché concentrarsi sull’unico profilo rilevante: l’esistenza o meno di un consenso libero e attuale. Un’impostazione che i giudici richiamano come già censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza J.L. contro Italia. La Corte aveva stabilito che l’uso di stereotipi sessisti e colpevolizzanti nelle motivazioni di una sentenza per violenza sessuale costituisce una forma di vittimizzazione secondaria.
Nessuna reazione? No, sopravvivenza
Altro punto affrontato è quello della mancata reazione della giovane durante gli abusi. La Corte esclude che il fatto di non avere urlato o chiesto aiuto possa essere interpretato come un indice di consenso. La spiegazione fornita dalla vittima, che ha raccontato di avere avuto paura di provocare una reazione ancora più violenta da parte dei quattro uomini che la circondavano, viene ritenuta logica e coerente con il contesto: “Una stanza chiusa, di notte, musica ad alto volume, luci accese e spente alternativamente e una evidente inferiorità numerica e fisica”.
La mancata percezione di richieste di aiuto da parte delle altre persone presenti nell’appartamento viene quindi definita un “dato neutro“, perfettamente compatibile con una violenza consumata in un clima di intimidazione ambientale. Le motivazioni dedicano ampio spazio anche al fenomeno del cosiddetto freezing, il blocco emotivo che può colpire le vittime di violenza sessuale. Richiamando la più recente giurisprudenza della Cassazione, i giudici spiegano che l’immobilità, l’apparente acquiescenza o l’assenza di reazioni non equivalgono mai a un consenso, ma rappresentano spesso un meccanismo istintivo di sopravvivenza davanti a un’aggressione percepita come inevitabile. Viene così respinto ogni approccio fondato sullo stereotipo secondo cui una “vera vittima” dovrebbe necessariamente dimenarsi o gridare.
La Corte sottolinea inoltre come la giovane avesse manifestato chiaramente la volontà di avere un rapporto esclusivamente con uno dei presenti e avesse espresso il proprio dissenso alla partecipazione degli altri uomini. Un eventuale consenso iniziale nei confronti di un solo partner, osservano i giudici, “non può in alcun modo estendersi né automaticamente né tacitamente” agli atti successivi compiuti dagli altri imputati. Il consenso, ricordano, deve essere “attuale, specifico e riferito alle concrete modalità dell’atto” e deve permanere per tutta la durata del rapporto, condizioni ritenute del tutto assenti nel caso in esame.
I riscontri oggettivi e il video
Tra i principali riscontri oggettivi la Corte indica il referto dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese. Già nella parte anamnestica vengono riportati “rapporti sessuali non consenzienti da parte di quattro persone”, con una ricostruzione che i giudici ritengono coincidente con quella poi fornita dalla giovane nel corso del processo. I sanitari descrivono la ragazza in uno stato di “smarrimento ed estraniazione emotiva“, tanto da avviarla immediatamente al percorso del Codice Rosa. Gli accertamenti medici documentano inoltre un quadro lesivo “ampio, polidistrettuale e recente”, ritenuto pienamente compatibile con il racconto della violenza.
Decisivo, secondo la Corte, è anche il video di un minuto e otto secondi recuperato dal telefono di uno degli imputati. Le immagini, osservano i giudici, non smentiscono la versione della persona offesa ma la confermano nella fase finale dell’aggressione. Nel filmato la giovane appare “del tutto inerme”, non dialoga con gli imputati, non prende alcuna iniziativa mentre gli uomini “agiscono tra loro, la colpiscono, la penetrano e la indirizzano con gesti, trattandola come fosse un oggetto”. Una sequenza che viene ritenuta coerente con il racconto della ragazza, la quale aveva spiegato di avere smesso di opporsi dopo i tentativi iniziali, scegliendo una condotta di passività per paura di subire conseguenze ancora peggiori.
La vittima: “Nessuno mi ha preso in considerazione”
Nelle motivazioni la Corte richiama anche le parole pronunciate dalla persona offesa durante il processo a domanda dell’avvocata Claudia Bini dell’Associazione Donna chiama Donna: “Nessuno mi ha presa in considerazione, nessuno mi ha chiamato col mio nome. Non mi ha mai rivolto una parola in quel momento, nessuno mi ha guardata. Ero lì, ma era come se loro… ci poteva essere chiunque“. Una dichiarazione che, secondo i giudici, restituisce il senso della completa spersonalizzazione vissuta durante la violenza.
La sofferenza della vittima, si legge ancora, emerge non solo dalle lesioni documentate ma soprattutto dall’annullamento della sua libertà sessuale, compressa con modalità “invasive, umilianti e spersonalizzanti”. Durante la violenza di gruppo la giovane venne anche picchiata con schiaffi e fatta oggetto di sputi.
Nessuna attenuante
Proprio l’”eccezionale gravità dei fatti” ha spinto infine la Corte a negare agli imputati le circostanze attenuanti generiche. Secondo i giudici, la violenza fu caratterizzata da una sopraffazione fisica e psicologica prolungata, dalla partecipazione di quattro persone, dall’uso della violenza e dell’intimidazione ambientale e dal progressivo annullamento della capacità di autodeterminazione della vittima, ridotta a una condizione di “totale soggezione e rassegnazione quale unico strumento di sopravvivenza”.
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