Il “divieto d’accesso ai cani nelle aree verdi” è illegittimo: ecco cos’ha deciso il Consiglio di Stato

Il fatto è presto detto: il Comune di Mercatello sul Metauro ha disposto il divieto assoluto di introduzione di animali nelle aree verdi urbane (giardini pubblici, ambiti scolastici, zone sportive, cimiteri, ecc.) a tutela della sicurezza, igiene ambientale e fruibilità delle stesse aree, motivato con la considerazione che si tratta di una piccola realtà urbana, con poco più di mille abitanti, e caratterizzata da un centro edificato che per estensione territoriale è inferiore ad un parco delle città metropolitane; “circostanza che di per sé evidenzia la piccola dimensione delle aree verdi presenti; allo stesso tempo tali dimensioni si riflettono sulla struttura organizzativa dell’ente e sul personale disponibile per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza, che potrebbe essere soluzione alternativa all’imposizione del divieto”.

Contro il divieto ricorrevano alcune associazioni animaliste (LAC, lega per l’abolizione della caccia e Earth, associazione di salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale) deducendo eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, nell’assunto che il Comune avrebbe dovuto adottare una misura meno drastica del divieto indiscriminato di accesso alle aree verdi. Motivi ritenuti non validi dal TAR delle Marche che respingeva il ricorso. Si arrivava così al Consiglio di Stato (Sez. V n. 4592 del 08 giugno 2026) che ribaltava tutta la situazione affermando, invece, la illegittimità della ordinanza comunale che impone un divieto generalizzato di accesso dei cani nelle aree verdi urbane, in quanto tale misura viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Tale principio, infatti – scrive il Consiglio di Stato – “ impone all’Amministrazione di adottare provvedimenti che non eccedano quanto necessario per il raggiungimento dello scopo prefissato (igiene e sicurezza), operando un bilanciamento che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi contrapposti. Pertanto, a fronte di normative nazionali che già prescrivono l’obbligo di raccolta delle deiezioni e l’uso del guinzaglio, il divieto assoluto risulta una misura eccessiva. Inoltre, la presunta carenza di personale di vigilanza dell’ente non può giustificare la restrizione, poiché l’efficienza della struttura organizzativa non costituisce “fatto notorio” ma richiede una prova specifica, non potendosi fondare su mere opinioni soggettive”. Né alcuna prova contraria era pervenuta dal Comune il quale aveva preferito evitare di costituirsi in giudizio per tutelare le proprie ragioni.

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa, di derivazione europea, preclude all’amministrazione di adottare un provvedimento eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato; di conseguenza, alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minore sacrificio possibile. E non è certo un sacrificio accettabile vietare in modo assoluto l’accesso dei cani alle aree verdi pubbliche, purché , ovviamente, vengano rispettate le prescrizioni nazionali a tutela della sicurezza (guinzaglio) e della igiene (obbligo a chiunque conduca un cane in ambito urbano di raccoglierne le feci, portando allo scopo con sé strumenti idonei alla raccolta). Né la libertà di movimento dei cani può essere limitata per carenza del personale di controllo in quanto è una carenza del Comune che non può risolversi a danno della legittima libertà di movimento degli animali negli spazi verdi.

Insomma, anche i cani hanno i loro diritti. Ma c’è voluto il Consiglio di Stato per affermarlo con chiarezza.

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